Articolo 1117-quater c.c. Tutela delle destinazioni d’uso
1 min readCodice Civile
Libro Terzo Della proprietà
Titolo VII Della comunione
Capo II Del condominio negli edifici
Articolo 1117-quater Tutela delle destinazioni d’uso
“In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136”.